CONTRATTI CONVIVENZA

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I contratti di convivenza sono degli accordi stipulati tra due persone legate da un vincolo affettivo che decidono di convivere stabilmente e non possono o non vogliono contrarre il vincolo matrimoniale. Con questi accordi la coppia intende disciplinare alcuni aspetti della convivenza dal punto di vista economico, finanziario e dei rapporti personali. Eventualmente i contratti di convivenza possono disciplinare il regime patrimoniale in caso di cessazione della convivenza. Grazie a questi accordi è possibile regolare i diversi aspetti patrimoniali che riguardano: il modo in cui i due soggetti partecipano alle spese comuni, e all’attività lavorativa domestica ed extradomestica; definire un sorta di regime di comunione o separazione dei beni acquistati nel corso della convivenza; le modalità di uso della casa adibita a residenza comune; i reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, per evitare, nel momento della rottura, discussioni e rivendicazioni; la facoltà di assistenza reciproca, in tutti i casi di malattia fisica o psichica (o qualora la capacità di intendere e di volere di una delle parti risulti comunque compromessa), o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno. Il contratto di convivenza è un vero e proprio obbligo giuridico per le parti che lo hanno sottoscritto. Questo fa si che la violazione degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l’altra parte a rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere quanto le spetta. La durata del contratto di convivenza è subordinata alla permanenza del rapporto di convivenza. Sono consentite clausole relative al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli. I soggetti possono riservarsi la facoltà di recesso, con apposite clausole inserite nel contratto di convivenza, e potranno essere: Recesso totalmente libero ovvero subordinato al verificarsi di determinati eventi o condizioni; Recesso gratuito o subordinato al pagamento, all’altra parte, di una multa penitenziale.